Delibera n. 2372 del 25-09-2000 proposta da DELLAI

L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. e D.P.G.P. 22 novembre
1989, n. 13-11/Leg. e s.m..
Valutazione dell'impatto ambientale concernente il progetto
denominato "Attuazione dell'area sciabile Ciampac -
Buffaure" nel Comune Pozza di Fassa, proposto dalla Società
Funivia Ciampac e Contrin S.p.A. con sede a Trento e dalla
Società Buffaure S.r.l. con sede a Pozza di Fassa - progetto
esecutivo di nuova opera - tipologia 11 c) - procedura
ordinaria.
Valutazione positiva con prescrizioni.
Il relatore comunica,

In data 17 giugno 1998 è stato depositato presso
l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente -
Unità Organizzativa per la Valutazione dell'impatto
ambientale - lo studio di impatto ambientale concernente il
progetto denominato "Attuazione dell'area sciabile Ciampac
- Buffaure", ricadente nel Comune di Pozza di Fassa,
proposto dal signor Sandro Lazzari nella qualità di legale
rappresentante della Società Funivia Ciampac e Contrin
S.p.A., con sede a Trento, e dal signor Flavio Lorenz,
legale rappresentante della Società Buffaure S.r.l., con
sede a Pozza di Fassa.

La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige, prescritta dall'art. 4,
comma 2, della L.P. n. 28/88 e s.m., è avvenuta a cura
delle Società proponenti in data 26 giugno 1998.
Da tale data decorre a norma dell'articolo appena
citato il termine per l'esperimento della procedura di
V.I.A..

Il progetto riguarda una nuova opera, rientrante
nella tipologia 11 c) "Impianti meccanici di risalita
ricadenti nelle aree sciabili e sistemi piste e impianti di
progetto del P.U.P., ivi comprese le eventuali piste da sci
interdipendenti, nonché le opere accessorie all'impianto
e/o alle piste, con esclusione delle linee singole,
complementari ad aree sciabili esistenti con lunghezza
inclinata non superiore a 500 m" di cui alla tabella
allegata al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e
s.m.. e sottoposta alla procedura ordinaria di cui all'art.
2, comma 2, della L.P. n. 28/88 e s.m., prevista nel caso
che i progetti appartenenti a tale tipologia costituiscano
la progettazione complessiva dell'area sciabile di progetto
interessata, e si configurino quindi quali "piani unitari"
della medesima.

L'opera prevede il collegamento delle aree
sciistiche del Buffaure e del Ciampac con la realizzazione
di:
- un impianto di risalita e pista da sci denominata Orsa
Maggiore;
- un impianto di risalita e pista da sci denominata Pala
del Geiger;
- opere di difesa passive dalle valanghe;
- due impianti di innevamento artificiale.

Il progetto, per la cui descrizione più dettagliata
si rimanda alle conclusioni del rapporto istruttorio, è
stato elaborato con le seguenti finalità:
- realizzare un collegamento tra l'area sciistica del
Ciampac (Comune di Canazei) e quella del Buffaure
(Comune di Pozza di Fassa), secondo le previsioni
urbanistiche formalizzate nell'individuazione della
rispettiva "area sciabile di progetto";
- potenziare la redditività degli impianti esistenti
attraverso la creazione di un carosello sciistico;
- contribuire a riequilibrare il rapporto tra la densità
di posti letto e la disponibilità di piste nella bassa
Val di Fassa;
- contribuire alla riduzione del traffico automobilistico
di trasferimento tra gli impianti sciistici esistenti,
con particolare attenzione allo stato di saturazione
della viabilità in Val di Fassa.

Essendo il progetto sottoposto a procedura ordinaria
di valutazione dell'impatto ambientale, in data 3 luglio
1998 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
- Unità Organizzativa per la Valutazione dell'impatto
ambientale ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di
deposito dello studio di impatto ambientale sui quotidiani
Adige e Alto Adige, nonché sui periodici Vita Trentina e
Questo Trentino, a norma dell'art. 5, comma 5, del
regolamento di esecuzione della L.P. n. 28/1988 e s.m..

In data 29 giugno 1998 l'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente - Unità Organizzativa per la
V.I.A. ha richiesto al Servizio Impianti a fune
l'attivazione della procedura di competenza regolamentata
dalla L.P. n. 7/1987, in attuazione del procedimento
coordinato le cui linee sono state individuate dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 9769 di data 2 agosto
1991, con il coinvolgimento delle seguenti strutture:
Servizio Turismo e attività sportive, Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio, Servizio Foreste, Servizio
Geologico, Servizio Azienda speciale di sistemazione
montana, Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche,
Servizio Prevenzione calamità pubbliche, Comune di Pozza di
Fassa e Comprensorio della Valle di Fassa (C.11).

Nel corso dell'istruttoria relativa agli aspetti
specificamente ambientali, condotta autonomamente a norma
dell'art. 5, comma 1, della L.P. 28/1988 e s.m., l'Unità
Organizzativa per la Valutazione dell'impatto ambientale ha
richiesto un parere ai seguenti servizi provinciali ed
amministrazioni pubbliche interessate: Servizio Beni
culturali, Azienda provinciale per i servizi sanitari,
Servizio Faunistico, Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente - Unità Organizzativa tutela del suolo, Unità
Organizzativa tutela dell'acqua, Unità Organizzativa tutela
dell'aria, Unità Organizzativa inquinamento acustico, Unità
Organizzativa qualità dell'ambiente e Settore laboratorio e
controlli.

In data 21, 24 e 25 agosto 1998 - entro i termini di
cui all'art. 4 della L.P. n. 28/1988 - sono state
presentate osservazioni scritte rispettivamente dalla
S.A.T., dal W.W.F. e da Italia Nostra. Oltre i termini di
legge, e precisamente in data 15 dicembre 1998, sono state
presentate osservazioni da parte del Consorzio Impianti a
Fune Val di Fassa e Carezza.

In data 19 agosto 1998 il Servizio Impianti a fune
ha inoltrato al proponente una richiesta di integrazioni
con conseguente sospensione dei termini istruttori a norma
dell'art. 3 della L.P. n. 23/1992.

Le integrazioni sono state depositate dal proponente
presso l'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente - Unità Organizzativa per la V.I.A. in data
29 settembre 1998, determinando la riapertura dei termini
istruttori.

In data 7 agosto 1998 e 2 ottobre 1998 sono stati
effettuati sopralluoghi con i Servizi provinciali ed Enti
interessati, con la presenza di personale dell'Unità
Organizzativa per la V.I.A., nella seconda occasione erano
presenti alcuni membri del Comitato provinciale per
l'ambiente.

Con nota di data 21 dicembre 1998 il Servizio
Impianti a fune ha trasmesso all'Unità Organizzativa per la
Valutazione dell'impatto ambientale copia dei pareri
pervenuti nell'ambito del procedimento di sua competenza,
concludendo con tale adempimento la fase istruttoria
regolamentata a norma della L.P. 7/1987.

L'istruttoria complessiva, in cui quella condotta da
parte del Servizio Impianti a fune è confluita con il
citato deposito di atti, è stata quindi completata
dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente -
Unità Organizzativa per la V.I.A. - ai sensi degli articoli
5 e 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.
e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione e
s.m., con la redazione del rapporto istruttorio e la sua
trasmissione alla segreteria del Comitato provinciale per
l'ambiente con nota prot. n. 77/99-U219 di data 20 gennaio
1999.

Il rapporto istruttorio è corredato dallo studio di
impatto ambientale, dall'elaborato progettuale, dalle
integrazioni al progetto, dai pareri acquisiti dai servizi
provinciali competenti nonché dalle amministrazioni
pubbliche interessate, dalla documentazione fotografica,
dalle osservazioni scritte espresse nell'ambito della
procedura di partecipazione pubblica regolamentata
dall'art. 4 della L.P. 28/1988, dai verbali di sopralluogo,
costituenti nell'insieme gli atti oggetto di esame da parte
del Comitato Provinciale per l'ambiente.

Nella riunione del Comitato provinciale per
l'ambiente di data 28 gennaio 1999 il progetto è stato
lungamente discusso, con particolare riguardo alle scelte
tecniche effettuate dalle Società proponenti relativamente
alla costruzione delle piste e alle ripercussioni di natura
strettamente ambientale prevedibili in caso di
realizzazione degli impianti.

Nonostante il notevole approfondimento, il Comitato
provinciale per l'ambiente non ha comunque ritenuto di
esprimere il proprio parere, riscontrando accanto all'ampia
ed esauriente trattazione degli aspetti ambientali, di cui
al rapporto istruttorio, la scarsità di informazioni e la
carenza di un'analisi costi/benefici che avesse riguardo
alle ripercussioni dell'iniziativa in termini
socioeconomici.
± stato pertanto stabilito che l'esame del progetto
venisse inserito all'ordine del giorno della successiva
riunione di Comitato, e dato mandato ad un gruppo di lavoro
informalmente costituito di affrontare specificamente, in
un incontro separato, le questioni di natura non
strettamente ambientale, fornendo al Comitato provinciale
per l'ambiente gli elementi utili per orientare
motivatamente la propria futura decisione. Il gruppo di
lavoro si è riunito in data 11 febbraio 1999 presso
l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
giungendo alle seguenti conclusioni:
1) la valutazione del progetto, sotto il profilo
dell'impatto ambientale strettamente considerato,
risulta negativa;
2) la valutazione del progetto con riferimento a criteri
non ambientali ne mette in evidenza alcuni aspetti
positivi;
3) la scelta della soluzione del conflitto va al di là
delle competenze del Comitato, che a termini di legge si
pronuncia sul valore ambientale e per correttezza
segnala anche, nel parere negativo, le valutazioni non
ambientali in conflitto con quelle ambientali.

La discussione sul progetto è proseguita nella
riunione del Comitato provinciale per l'ambiente di data 25
febbraio 1999, senza tuttavia pervenire ad una conclusione.

Nel corso della suddetta riunione sono stati
depositati i seguenti documenti:
1) relazione del Servizio Impianti a fune corredata di
alcune tavole di simulazione fotografica
dell'intervento;
2) nota del dott. Michele Lanzinger - direttore del Museo
Tridentino di Scienze Naturali;
3) relazione socio - economica del prof. Pietro Nervi per
Italia Nostra;
4) articolo comparso sul Bollettino C.A.I. di data
settembre-ottobre 1998 a cura di Franco Ghirardini;
5) verbale del gruppo di lavoro riunitosi l'11 febbraio
1999;
costituenti l'insieme degli approfondimenti richiesti nella
riunione del Comitato provinciale per l'ambiente di data 28
gennaio 1999.

In data 16 marzo 1999 sono pervenute alla Segreteria
del Comitato provinciale per l'ambiente ulteriori
osservazioni da parte della S.A.T., trasmesse anche a tutti
i membri del Comitato.
La questione è stata affrontata per un'ultima volta
nella riunione del Comitato provinciale per l'ambiente di
data 18 marzo 1999, a seguito della quale, con
deliberazione n. 8/99, è stato espresso alla Giunta
provinciale parere negativo in ordine alla compatibilità
ambientale del progetto "tenuto conto dei rilevanti effetti
negativi di ordine paesaggistico-ambientale connessi alla
realizzazione degli interventi in progetto, pur dovendosi
mettere in evidenza d'altra parte rilevanti aspetti di
ordine socio-economico locale connessi all'iniziativa".

Tale parere, sebbene adottato a seguito di esami
reiterati e di supplementi di indagine, appare ciò
nonostante incompleto e carente nella parte in cui,
mettendo in evidenza l'esistenza di rilevanti aspetti di
ordine socio-economico locale connessi con l'iniziativa,
non li approfondisce esaurientemente e non ne fornisce
quindi sufficienti elementi di valutazione.

Pertanto, a fronte del precitato parere del Comitato
provinciale per l'ambiente, la Giunta provinciale si è
trovata nella necessità di approfondire i rilevanti aspetti
di ordine socio-economico acquisendo, nell'ambito di un
esame informale del predetto parere, uno specifico studio
socio-economico sulla questione, al fine di determinarsi
con piena cognizione di causa.

Tale studio integrativo, fatto pervenire dalle
società proponenti in data 16 settembre 1999 evidenzia che
l'eventuale realizzazione del collegamento in argomento
sarebbe risolutiva per le difficoltà gestionali degli
attuali impianti, oltre che apportare un significativo
miglioramento delle prospettive di mantenimento e sviluppo
dell'economia locale.

Successivamente le Associazioni S.A.T. (con nota n.
616 del 2.12.1999) e Italia Nostra (con nota n. 376 del
16.12.1999) hanno presentato le loro osservazioni sul
predetto studio socio-economico integrativo, contestandone
le analisi e le conclusioni.

Da tali premesse emerge la necessità che la Giunta
Provinciale, nello svolgimento delle funzioni di governo
che le competono, compia un bilanciamento comparativo delle
esigenze di protezione paesaggistico-ambientale con gli
interessi socio-economici connessi all'intervento in
progetto: da un lato l'indubitabile valore paesaggistico ed
ecologico della Val Giumela, dall'altro i benefici
economico-imprenditoriali e per l'economia locale della
Valle di Fassa che per quanto si dirà in seguito,
risultanto altrettanto innegabili.

Va al riguardo riconosciuta in termini generali
l'importanza della salvaguardia dell'ambiente sancita a
livello costituzionale dall'art. 9, da un quadro normativo
statale e provinciale articolato e dalla giurisprudenza
prevalente. Tale valore non può tuttavia dispiegarsi in
termini assoluti al di fuori della realtà fenomenica da
regolare nei casi concreti. E' in discussione una
concezione ecologica dell'ambiente rispetto ad una sua
ricostruzione in chiave antropocentrica. Il bene ambiente -
inteso sia come forma del territorio, sia come bene
unitario comprensivo di tutte le risorse naturali e
culturali, sia come diritto fondamentale della persona e
interesse fondamentale della collettività - è un valore
giuridico primario che deve essere conservato e tutelato
per la persona e per la collettività. La configurazione
sostanziale del bene ambientale è naturalistica ma anche
culturale, nel senso che la salvaguardia dell'ecosistema
deve essere funzionale alla sopravvivenza, allo sviluppo e
al benessere del singolo e della collettività.

Questa funzionalizzazione del valore ambientale
comporta la suscettibilità del bene in questione di essere
inciso dall'azione dell'uomo, secondo un giudizio di
compatibilità tra il valore del capitale naturale e il peso
o l'interesse dell'intervento umano (economico, sociale,
ecc.). La delicatezza di tale ponderazione risiede nel
contemperamento tra l'incidenza progettuale e la scarsità o
riproducibilità delle componenti ambientali incise. Il
valore da attribuire all'incidenza del progetto sarà tanto
più elevato quanto più rilevante è l'interesse ad esso
sotteso (incolumità, salute, crescita economica, ecc.).

Nel caso in esame, se da un lato il progetto di
attuazione dell'area sciabile Ciampac-Buffaure può denotare
un'incidenza sui valori naturalistici e paesaggistici che
caratterizzano la Val Giumela, d'altro lato una tale
ripercussione non può avere valore assoluto tale da
attribuire alla stessa una valenza di efficacia
paralizzante nei confronti di ogni altra diversa
valutazione, né si dispiega come un'offesa o un insulto
irreversibili delle condizioni ambientali e culturali della
Val Giumela. Tanto più che le modificazioni morfologiche
possono essere notevolmente contenute e rese compatibili
con l'ambiente recependo le soluzioni di miglioramento
progettuale formulate dalle competenti strutture
provinciali di merito. Le interferenze paesaggistico-
ambientali attenuate dal recepimento delle prescrizioni
sono tollerabili in quanto tra l'altro pertinenti ad una
specifica destinazione urbanistica, a tacere del fatto che
la forma del territorio è un esito ambientale e culturale,
che non può prescindere dall'azione antropica, ad eccezione
delle aree protette in modo integrale.

Occorre altresì considerare che negli ultimi decenni
le aree sciabili dell'intero arco alpino si sono messe in
risalto per i diffusi e significativi interventi di
razionalizzazione del demanio sciabile esistente. Questo è
avvenuto sia elevando il livello degli investimenti per
unità di superficie occupata (piste più curate, innevamento
artificiale, impianti a fune con tecnologia più evoluta,
attrezzatura per la gestione più efficiente) sia
accrescendo l'integrazione tra sistemi parcellizzati. Lo
sviluppo relativamente veloce del primo fattore citato
(investimenti per la qualità delle infrastrutture) è stato
possibile proprio a seguito di una progressiva messa a
sistema delle molteplici micro-aree. E' ampiamente
riconosciuto infatti che la capacità attrattiva di un
demanio sciabile dipende dalle sue dimensioni, in termini
di numerosità di piste e impianti percorribili senza
interruzioni. Tale attrattività è l'unico elemento che
riesce a giustificare un'adeguata reddittività per il
rinnovo infrastrutturale sopra citato. Tale realtà è
rilevabile nelle ormai poche stazioni che non hanno avuto
modo di procedere ad integrazioni. Per queste gli
investimenti sono fermi da anni e probabilmente non
esistono più le condizioni perché la loro attività sia in
grado di stare autonomamente sul mercato.

Il progetto di integrazione tra l'area Ciampac e
Buffaure attraverso la Val Giumela, considerando la
tipologia di collegamento prevista è, tra gli interventi
tecnicamente ancora proponibili in Trentino, quello che per
quanto sopra detto è supportato dalle migliori condizioni
socio-economiche di base.

La non realizzazione del collegamento comporterebbe
infatti:
- una minor capacità di attrattiva delle due stazioni
interessate;
- la conseguente difficoltà di continuare ad operare sul
mercato per la stazione più debole (Buffaure) che
potrebbe condurre ad una dismissione dell'attività con
chiusura degli impianti.

Inoltre l'uso intensivo del territorio quale area
sciabile, come nel caso in questione, risulta
giustificabile in quanto non meramente connesso
all'interesse di una singola impresa, ma anche in quanto
rappresentativo di un fondamentale anello della catena dei
servizi di un'intera collettività economica.

Oltre alle riflessioni accennate, dovendo
considerare le aree sciabili attrezzate un patrimonio ed
una risorsa al servizio dell'intera collettività va
rilevato come l'eventuale messa a sistema delle due
stazioni produca un effetto moltiplicatore anche sul
patrimonio complessivo dell'intera valle. Più semplicemente
ruolo e peso economico giocato dalle due stazioni collegate
risulterebbero significativamente superiori rispetto
all'analogo valore risultante dalla somma algebrica delle
due stazioni separate. Lo stesso dicasi di riflesso per le
esternalità positive che toccano l'intera valle.

Dal bilanciamento dei vari interessi emerge in
definitiva una sicura dominanza di quello socio-economico,
che può essere riconosciuto compatibile con quello
ambientale.

Il bilancio positivo socio-economico che scaturisce
dall'attrezzamento dell'area giustifica la modificazione
temporanea dell'assetto naturalistico e paesaggistico della
Val Giumela, riconoscendo che globalmente non comporta una
irreversibile alterazione delle condizioni ambientali in
un'ottica di medio-lungo periodo. Semmai comporta una
riconfigurazione morfologica che, in sé, ricorre in tutti i
casi in cui l'ambiente è ricreato, in un nuovo equilibrio,
dall'azione antropica. Altri sacrifici ambientali che in
misura minore derivano dal progetto sono giustificabili dal
favorevole riscontro socio-economico dell'iniziativa. Va
anche rimarcato che la gran parte dei pareri delle
strutture provinciali di merito, e fra essi in particolare
anche quelli formulati in funzione di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettere c) e d) della L.P. n.
28/88, - pur nella consapevolezza del valore ambientale
della Val Giumela - sono stati espressi in forma positiva,
sia pure corredati da prescrizioni e da misure di
mitigazione degli impatti che dovranno condizionare la
realizzazione del progetto, aspetti non completamente
considerati dal Comitato provinciale per l'ambiente.

Tutto ciò premesso


LA GIUNTA PROVINCIALE


- udita la relazione;
- visto il progetto e lo studio di impatto ambientale
relativo all'opera in oggetto, del cui deposito è stato
dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige di data 26 giugno 1998, nonché le
integrazioni pervenute;
- visti i pareri richiesti dal Servizio Impianti a Fune
nel contesto della procedura di cui alla L.P. 7/1987, ai
Servizi provinciali ed alle altre Amministrazioni
Pubbliche interessate specificati in premessa;
- visti i pareri richiesti ai sensi dell'art. 5 della L.P.
29 agosto 1988, n. 28 e s.m. ai servizi provinciali ed
alle altre amministrazioni pubbliche interessate
specificati in premessa;
- visti i provvedimenti permissivi espressi in forma di
parere richiesti ai sensi dell'art. 10 della L.P 28/88 e
s.m. ai servizi provinciali ed alle altre
amministrazioni pubbliche specificati in premessa;
- preso atto del contenuto del rapporto istruttorio,
redatto dall'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente - Unità Organizzativa per la V.I.A. in
conformità al disposto di cui all'art. 9 del D.P.G.P. 22
novembre 1989, n. 13 -11/Leg. e s.m. e depositato presso
la segreteria del Comitato provinciale per l'ambiente
con nota prot. n. 77/99-U219 di data 20 gennaio 1999;
- richiamato in particolare, a norma dell'art. 8 del
D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m., il
capitolo "Partecipazione pubblica" del rapporto
istruttorio, che esamina e valuta le osservazioni
scritte pervenute a seguito della procedura di
partecipazione pubblica di cui all'art. 4 della L.P. n.
28/88 e s.m.;
- considerato che il progetto in argomento è stato
discusso una prima volta dal Comitato provinciale per
l'ambiente nella seduta n. 1/99 di data 28 gennaio 1999;
- visto inoltre il verbale della riunione del gruppo di
lavoro tenutasi il giorno 11 febbraio 1999 e le relative
note allegate;
- considerato che la questione è stata approfondita nella
riunione del Comitato provinciale per l'ambiente n. 2/99
di data 25 febbraio 1999;
- visti i documenti citati in narrativa, depositati presso
la segreteria del Comitato provinciale per l'ambiente
quali approfondimenti al rapporto istruttorio;
- viste le osservazioni pervenute alla Segreteria del
Comitato provinciale per l'ambiente in data 16 marzo
1999 da parte della S.A.T.;
- considerato che il definitivo esame del progetto è
avvenuto da parte del Comitato provinciale per
l'ambiente nel corso della riunione n.3/99 di data 18
marzo 1999, di cui si richiama in particolare la
deliberazione n.8/99 di pari data, avente ad oggetto
espressione alla Giunta provinciale di un parere
negativo in ordine alla compatibilità ambientale del
progetto medesimo;
- visto lo studio socio-economico integrativo fatto
pervenire dalle società proponenti in data 16.9.1999;
- viste le osservazioni della S.A.T. e di Italia Nostra
presentate rispettivamente con nota n. 616 di data
2.12.1999 e n. 376 di data 16.12.1999;
- valutato il bilanciamento degli interessi ambientali con
quelli socio-economici connessi al progetto in esame,
secondo quanto specificato in narrativa;
- considerato che le determinazioni finali, nell'ambito
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale,
spettano alla competenza della Giunta provinciale e che,
per l'effetto e in relazione alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 9769 del 2 agosto 1991, i
provvedimenti permissivi settoriali saranno resi, in
coerenza con la valutazione dell'impatto ambientale, e
assorbiti nell'ambito dei provvedimenti concessori e
autorizzativi di cui alla legge provinciale 21 aprile
1987, n. 7;
- ritenuto che l'orientamento assunto con deliberazione
della Giunta provinciale n. 4795 del 15 maggio 1997, ha
natura programmatico-politica e non giuridica e che
pertanto può essere superato in sede di valutazione di
impatto ambientale;
- viste le deliberazioni n. 1945 e n. 1947 di data 28
luglio 2000 con le quali vengono approvati
rispettivamente l'atto di indirizzo relativo al futuro
del turismo trentino e l'atto di indirizzo sullo
sviluppo sostenibile;
- vista la deliberazione di data odierna con la quale
viene approvata la proposta di variante al Piano
urbanistico provinciale che, pur limitandone
l'estensione, conferma la specifica destinazione
urbanistica dell'area interessata dal progetto;
- rilevato che il presente provvedimento viene adottato
oltre i termini previsti dall'art. 5, comma 7, della
L.P. n. 28/88 e s.m., a motivo della sopra illustrata
lunga fase di espressione del parere tecnico da parte
dell'organo consultivo della Giunta, e della complessa
articolazione della stessa fase decisoria;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9769
di data 2 agosto 1991 concernente "Indirizzi e criteri
di coordinamento tra la procedura di V.I.A. e le
procedure di cui alla L.P. n. 7/1987 in materia di
coordinamento delle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale e di autorizzazione di impianti
funiviari e piste da sci";
- vista la L.P. 29 agosto 1988, n. 28 recante "Disciplina
della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori
norme di tutela dell'ambiente" successivamente
modificata ed integrata, ed il relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n.
13-11/Leg. e s.m. ed integrazioni;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 recante "Principi
per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione all'azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo";
- visto l'art. 11 comma 4 del D.P.G.P. 22 novembre 1989,
n. 13-11/Leg. e s.m.;
- con otto voti favorevoli e tre contrari: ass. Pinter,
ass. Andreolli e ass. Berasi, espressi nelle forme di
legge


d e l i b e r a


1) di esprimere, per le motivazioni formulate nella
narrativa al presente provvedimento, valutazione
positiva in ordine alla compatibilità ambientale del
progetto denominato "Attuazione dell'area sciabile
Ciampac - Buffaure", ricadente nel Comune di Pozza di
Fassa, proposto dalla Società Funivia Ciampac e Contrin
S.p.A. con sede a Trento in via Dogana, 1 e dalla
Società Buffaure S.r.l. con sede a Pozza di Fassa in via
Meida 53, come risultante dagli elaborati progettuali
depositati in data 17 giugno 1998, e successivamente
integrati in data 29 settembre 1998, i quali dovranno
recepire le seguenti prescrizioni e le misure di
mitigazione degli impatti evidenziate dai servizi
competenti in sede istruttoria:

- "Pala del Geiger"
La progettazione ridefinisca l'asse della pista
traslandolo verso ovest dalla sezione n. 9 alla n. 22 al
fine di allontanare il tracciato della pista dalla zona
a rischio valanghe, consentendo in tal modo anche di
limitare le relative opere di prevenzione a quanto
necessario secondo la normativa vigente al momento della
realizzazione.
L'andamento del profilo del Col Valvacin dalla sezione
n. 1 alla n. 3 deve essere riprofilato con linee sinuose
che si raccordino con l'andamento naturale del terreno.
Con l'aggiornamento progettuale della pista "Pala del
Geiger" dovrà essere ridefinito anche il progetto delle
reti fisse di protezione nonché il loro posizionamento.

"Orsa Maggiore"
La pista, dalla sezione n. 36 alla n. 40 è interessata
da un ponte con saettoni e struttura portante in acciaio
sostenuto con spalle in muratura di grave impatto
paesaggistico. Il ponte può essere riprogettato senza
coinvolgere la modifica dell'alveo realizzando opportuni
sostegni dell'impalcato all'esterno dell'alveo. Si
intervenga inoltre con lavori di consolidamento al
tratto d'alveo interessato, realizzando alcune opere
trasversali di modesta altezza al fine di ridurre
l'attuale pendenza del corso d'acqua a valori attorno al
5 per cento.
Il versante sinistro della pista tra la sezione n. 63 e
la n. 66 è interessato da un vallo di protezione
valanghiva di forte impatto anche per il suo profilo
troppo geometrico che non si raccorda verso monte con
l'andamento del versante naturale. Il profilo deve
essere ridefinito con una linea sinusoidale potenziando
eventualmente le reti e mascherandole con idonea
vegetazione di basso fusto.
Su tutta la pista gli scavi ed i riporti possono essere
ulteriormente attenuati curando maggiormente
l'allestimento invernale dello spazio sciistico,
minimizzando quindi gli scavi e riporti di modesto
spessore ma che interessano aree di vasta entità.

- Si prescrivono modalità di realizzazione delle opere e
di rinverdimento (quali l'accantonamento graduale delle
zolle e la realizzazione a stralci successivi delle due
piste, in modo che su di esse non si intervenga in
contemporanea e comunque fin tanto che non si sia
provveduto a rinverdire i tratti già realizzati) che
diano una sufficiente garanzia di prevenzione ad
attivare dissesti importanti durante il periodo di
realizzazione delle piste. Il progetto deve definire con
maggiore precisione le vie d'accesso ai cantieri,
nonostante le integrazioni al progetto fatte pervenire
non prevedano altra via che la strada d'accesso che sale
a Sella Brunec - per la quale tra l'altro si richiede
l'adeguamento ad un transito pesante mediante limitati
movimenti di terra -, sicuramente per la realizzazione
della pista Pala del Geiger e della stazione di monte
del relativo impianto, dovrà essere studiata e
realizzata una via d'accesso lungo la pista denominata
Col del Valvacin, recentemente realizzata e rinverdita.
Ciò, anche in considerazione del fatto che la strada che
sale lungo la Val Giumela non è all'attualità
camionabile vista la pendenza di alcuni suoi tratti.

- Gli elaborati progettuali e gli studi geologici della
fase di progettazione devono essere approfonditi e
maggioramente dettagliati al fine di effettuare le
verifiche geotecniche relative alle opere di sostegno,
alle scarpate ed ai rilevati, le analisi per il corretto
dimensionamento del vallo di protezione per la caduta
massi ed indicare le prescrizioni tecniche per l'idonea
costruzione dei rilevati.
L'esecuzione delle opere richiede un'attenta valutazione
della tempistica e delle modalità di realizzazione dei
lavori per evitare che il denudamento dei terreni possa
comportare fenomeni di dissesto soprattutto in
coincidenza con periodi piovosi e che il ripristino
della vegetazione sia condizionato anche dalla presenza
superficiale del substrato roccioso. Deve essere
prevista la presenza del geologo in cantiere.

- Si rispetti il reticolo idrografico esistente,
rappresentato dal caput fluminis del rio Val Giumela.
Ove sia necessario ricostruire tale reticolo sul
materiale di riporto delle piste da sci, si realizzino
cunette superficiali a corde molli, in modo da garantire
il deflusso delle acque superficiali, in modo
particolare tra le sezioni n. 5, n. 6 e n. 7 e tra le
sezioni n. 12, n. 13 e n. 14 della pista "Orsa
Maggiore".
Per evitare il possibile formarsi di fenomeni erosivi,
facilmente verificabili su terreni di riporto, tanto più
se interessati da linee di deflusso, si prescrive di
provvedere al loro rapido rinverdimento.

- La realizzazione dell'impianto di innevamento dell'area
sciabile Ciampac richiede la preventiva descrizione dei
bilanci idrici tra fonte di approvvigionamento ed
utilizzo, ai fini della salvaguardia quali-quantitativa
delle medesime fonti e conseguente revisione della
attuale concessione a derivare; per l'area sciabile Pala
del Geiger deve essere descritta la fonte utilizzata per
l'impianto di innevamento artificiale che avrà un
fabbisogno annuo di acqua pari a circa 5.500 mc.
In relazione a quanto sopra le Società dovranno
presentare idonea istanza di variante alle concessioni
in atto.

- I gestori devono procedere durante il periodo di
apertura dell'impianto ad una costante rimozione della
neve che si accumula nella zona a ridosso degli argini
intraprendendo tutte le iniziative necessarie ad evitare
la pratica del fuoripista nei tratti che fiancheggiano
la pista a rischio valanghe.

- Qualsiasi lavoro di scasso o di movimento terra, anche
se limitato alla sola asportazione della cotica erbosa,
deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata, al
Servizio Beni Culturali - Ufficio Beni Archeologici
della Provincia Autonoma di Trento con almeno 30 giorni
di anticipo, al fine di permettere agli archeologi del
suddetto Servizio di essere presenti per gli opportuni
controlli durante il procedere dei lavori di scavo.

2) di dare atto che l'assorbimento delle autorizzazioni e
dei provvedimenti permissivi settoriali, resi o adeguati
in coerenza con la presente decisione di compatibilità
ambientale, opera nell'ambito dei procedimenti e dei
provvedimenti finali di cui alla L.P. 21 aprile 1987, n.
7, secondo quanto esplicitato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 9769 del 2 agosto 1991;

3) di dare atto che la realizzazione delle opere previste
dal progetto di cui al precedente punto 1) è subordinata
all'osservanza dei provvedimenti autorizzativi e
concessori rilasciati secondo quanto specificato nel
precedente punto 2);

4) di stabilire che l'efficacia della valutazione positiva
di impatto ambientale ha una durata di cinque anni dalla
data del presente provvedimento, termine entro il quale
deve essere ultimata l'opera;

5) di dare atto che restano salve le prescrizioni tecniche
attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed
alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti;

6) di ordinare l'invio di copia integrale della presente
deliberazione alla Società Funivie Ciampac e Contrin
S.p.A., con sede a Trento, in via Dogana 1 e alla
Società Buffaure S.r.l., con sede a Pozza di Fassa, in
via Meida, 53; nonché al Servizio Impianti a fune, al
Servizio Foreste, al Servizio Urbanistica e tutela del
paesaggio, al Servizio Prevenzione calamità pubbliche,
al Servizio Turismo, al Servizio Geologico, al Servizio
Azienda speciale di sistemazione montana, al Servizio
Acque pubbliche e opere idrauliche, al Servizio Beni
culturali, al Servizio Faunistico, all'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente, all'Azienda
provinciale per i servizi sanitari, al Comune di Pozza
di Fassa, al Comprensorio Ladino di Fassa (C. 11), anche
ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 12 del
Regolamento di esecuzione della L.P. n. 28/1988;

7) di stabilire che deve essere depositato presso l'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità
Organizzativa per la valutazione dell'impatto
ambientale, il progetto definitivo all'atto
dell'assunzione dei provvedimenti concessori della
Giunta provinciale al fine del controllo
dell'ottemperanza alle prescizioni del punto 1);

8) di stabilire che deve essere data tempestiva
comunicazione della data di inizio e di fine lavori
all'Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto
ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente;

9) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.P.
n. 28/1988 e s.m. contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da
parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

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